Consorzio ICS
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Lo statuto del Consorzio ICS

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Lo statuto

Titolo I
Denominazione - Sede – Durata
  • Articolo 1. (Costituzione - denominazione- sede) E' costituito un Consorzio di cooperative sociali, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell’art. 8 della legge n. 381/91, in forma di società cooperativa sociale denominato: “Consorzio IMPRESE COOPERATIVE SOCIALI società cooperativa sociale" validamente siglabile in: " ICS s.c.s.". Al consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni. Il consorzio ha sede nel comune di Torino e potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Il consorzio potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.
  • Articolo 2. (Durata) Il consorzio ha durata fino al 31.12.2091 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
Titolo II
Scopo - Oggetto
  • Articolo 3. (Scopo mutualistico) Il Consorzio, costituito ai sensi dell’articolo 8 della Legge 381/91 e della L. 59/92, si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà sociale, del rispetto della persona, principi che sono alla base della cooperazione mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Il Consorzio opera senza fine di lucro con strumenti imprenditoriali per l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini; incrementa le capacità di rispondere ai bisogni dei territori e di promuovere processi di inclusione sociale, creazione di capitale sociale, distribuzione più equa delle opportunità. Il Consorzio è luogo di condivisione, scambio e confronto tra soggetti che hanno scelto di svolgere una parte significativa della propria azione di impresa in modo integrato con altri soggetti di imprenditorialità sociale.
    Principi costitutivi del Consorzio sono:
    a) la ricerca e la promozione di innovazione imprenditoriale e organizzativa
    b) l’integrazione delle risorse umane, economiche e di know how dei soci per meglio rispondere ai bisogni dei territori e agli interessi della collettività;
    c) la creazione e il consolidamento dei legami fiduciari e del capitale sociale sia tra i soci che nella collettività;
    d) i processi di qualità.

    Il Consorzio si riconosce come parte del movimento cooperativo e opera attivamente per definirne gli orientamenti, etici, strategici e organizzativi. Il Consorzio può operare anche con terzi. Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale; persegue un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all’integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.
  • Articolo 4. (Oggetto sociale)

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